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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.1.73. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2247

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/07/2014  [ apri ]
0.1.1.73.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:
  5-ter
.1. Su richiesta di colui che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, i redditi derivanti dalle attività finanziarie detenute all'estero possono essere determinati sottraendo al valore delle suddette attività al termine di ciascun anno solare aumentato dei prelievi e diminuito dei conferimenti effettuati nell'anno, il valore delle medesime attività all'inizio dell'anno. Tale criterio deve essere applicato per tutte le attività finanziarie detenute all'estero dal medesimo contribuente e, in presenza di più conti, è comunque consentita la compensazione dei risultati positivi generati da un conto con i risultati negativi generati da altri conti. Il reddito così determinato è soggetto ad imposta con la medesima aliquota di cui al comma 5-ter.;
   b) dopo il comma 5-quater, inserire il seguente:
  5-quinquies. Ai soli fini della collaborazione volontaria, i risultati negativi riferibili ad una determinata annualità sono ammessi in deduzione dell'ammontare dei risultati positivi dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, anche laddove i risultati siano determinati ai sensi del comma 5-ter.1.

em. 1.1.