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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.1.40. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2247

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/07/2014  [ apri ]
0.1.1.40.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, lettera b), sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino a un quarto.

em. 1.1.
0.1.1.40.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
  1) sostituire la lettera a) con la seguente:
   «a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;
  2) alla lettera b) sopprimere le parole: «e 3»;
  3) dopo la lettera b) inserire le seguenti:
   «c) l'esclusione dai reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati sono stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguire il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. Tale esclusione non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della apposita richiesta di cui alla lettera a) dell'articolo 5-quater;
   d) la preclusione di ogni accertamento contributivo nei confronti dell'autore e dei soggetti obbligati in solido».

em. 1.1.