Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:
a) è esclusa la punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;
b) la pena prevista per il reato tributario di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è diminuita fino alla metà;
c) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 43;
d) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 57.
1-bis. L'esclusione della punibilità prevista dal comma 1, lettera a), per i reati ivi indicati ha effetto per tutti i soggetti che hanno commesso il reato»;
al comma 1, capoverso Art. 5-octies, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Il ravvedimento speciale si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e l'effettuazione dei versamenti di cui ai commi 2, 3 e 4. Il perfezionamento del ravvedimento speciale comporta:
a) l'esclusione della punibilità per i delitti di cui agli articoli 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori imponibili, delle maggiori imposte e ritenute oggetto di integrazione;
b) la diminuzione, fino alla metà, delle pene previste per i delitti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori imponibili, delle maggiori imposte e ritenute oggetto di integrazione;
6-bis. Nei confronti di colui che si avvale del ravvedimento speciale:
a) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 43;
b) i termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a due anni e a tre anni e non si applica il quarto comma del medesimo articolo 57.