Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, inserire, in fine, il seguente comma:
5. Gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria non sono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007 qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella documentazione acquisita.