Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:
1-septies. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti). – 1. È punito con la reclusione da due a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto di cui al comma 1 si considera commesso avvalendosi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 50.000 euro si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni».
b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti). – 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da due a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a 20.000 euro;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 50.000 euro».
c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – (Dichiarazione infedele). – 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a 20.000 euro;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 50.000 euro.
2. Qualora l'imposta evasa sia superiore a 300.000 euro oppure l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore a 150.000 euro, si applica la pena della reclusione da due a sette anni».
d) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – (Omessa dichiarazione). – 1. È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a tali imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a 20.000 euro».