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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.1.116. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2247

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/07/2014  [ apri ]
0.1.1.116.
inammissibile

  Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:
  1-septies. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 2637 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2637. – (Aggiotaggio). – Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero idonei a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 100.000 a euro 300.000».
  b) dopo l'articolo 2637 del codice civile è inserito il seguente:
  «Art. 2637-bis.(Divulgazione di notizie sociali riservate). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i sindaci, nonché i liquidatori di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del medesimo testo unico, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, che si servono a profitto proprio o altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, ferme restando le sanzioni previste dagli articoli 187-bis, 187-ter e 187-quater del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.
  Il delitto di cui al primo comma è perseguibile d'ufficio».
   c) l'articolo 2640 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2640. – (Circostanza attenuante). – Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità la pena ivi prevista è diminuita fino alla metà.

em. 1.1.