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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.1.110. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2247

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/06/2014  [ apri ]
0.1.1.110.
inammissibile

  Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
  1-ter. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 2629-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2629-bis. – (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi). – L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 250.000.
  Se dalla violazione di cui al primo comma sono derivati danni alla società o a terzi, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e della multa da euro 30.000 a euro 350.000».
   b) l'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2630. – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi). – Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e sei mesi e con la multa da euro 1.000 a euro 50.000.
  Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, si applica la pena della sola multa, ridotta a un terzo.
  Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la multa è aumentata di un terzo».

em. 1.1.