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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.1.109. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2247

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/07/2014  [ apri ]
0.1.1.109.
inammissibile

  Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:
  1-septies. L'articolo 2629 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2629. – (Operazioni in pregiudizio dei creditori). – Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con un'altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.
  Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione».

em. 1.1.