Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:
1-septies. L'articolo 2629 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2629. – (Operazioni in pregiudizio dei creditori). – Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con un'altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.
Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione».