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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.1.108. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2247

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/06/2014  [ apri ]
0.1.1.108.
inammissibile

  Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
  1-ter. L'articolo 2628 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2628. – (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante). – Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 200.000.
  La pena di cui al primo comma si applica anche agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge».

em. 1.1.