Sostituire l'articolo 1-ter con il seguente:
Art. 1-ter.
(Introduzione dell'articolo 648-ter 1 del codice penale in materia di autoriciclaggio e modifiche in tema di confisca).
1. Dopo l'articolo 643-ter del codice penale è inserito il seguente:
648-ter 1. (Autoriciclaggio). 1 Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione interiore nel massimo a cinque anni.
3. Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.
4. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale.
5. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotti siano portane a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
6. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».
2. L'art. 648-quater del codice penale è modificato come segue: dopo le parole «648-ter, sono inserite le seguenti: «648-ter. 1».