Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 nonché 2621 e 2622 del codice civile»;
al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1 nonché 2621 e 2622 del codice civile».
Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. – (Modifiche al codice civile concernenti le disposizioni penali in materia di società e consorzi). – 1. All'articolo 2621 del codice civile, le parole: «con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a cinque anni».
2. All'articolo 2622 del codice civile le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a cinque anni».