Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/10/2014
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3.166.
Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, sostituire il terzo comma con il seguente: Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.