Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Modifiche all'articolo 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147). 1. All'articolo 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ai lavoratori e alle lavoratrici di cui al presente comma si applica comunque la disciplina pensionistica vigente fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, qualora dopo il 31 dicembre 2011 abbiano svolto qualsiasi attività lavorativa con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, che si sia risolto in conseguenza del fallimento dell'impresa o di licenziamento non dovuto a giusta causa».