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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.2. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 224

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/03/2014  [ apri ]
1.2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:
  «10-bis. Ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e’ data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo, in concorrenza con almeno 60 anni di età anagrafica. Per la liquidazione della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la base imponibile non può essere superiore all'importo del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della medesima legge n. 335 del 1995 rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.
  10-ter. I lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di alcun trattamento previdenziale o assistenziale, conseguono il diritto a pensione se in possesso del requisito anagrafico pari a 60 anni, prescindendo da qualsiasi minimale contributivo o di importo del rateo. Per il calcolo della pensione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui al comma 10-bis. In caso di conseguimento del diritto ad altro trattamento previdenziale o assistenziale, successivamente alla liquidazione della prestazione di cui al presente comma, il pagamento della stessa è sospeso fino alla maturazione di requisiti anagrafici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 24, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo è soppresso.
  1-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono adottate misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, tali da assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento di nuove o maggiori entrate in misura tale da garantire la copertura degli oneri di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.