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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.103. in Assemblea riferita al C. 224-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/07/2014  [ apri ]
2.103.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 231, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «ai lavoratori con precedenti anni di cassa integrazione guadagni straordinaria, iniziata prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2014.»

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3:
   alinea, sopprimere le parole da: pari a 74 milioni di euro per l'anno 2014 fino a: per l'anno 2022;
   lettera b), sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con le seguenti:, nonché quanto agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1-bis, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.