stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.064. in Assemblea riferita al C. 224-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/07/2014  [ apri ]
2.064.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – (Disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario e marittimo). – 1. All'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma» e le parole: «ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'Inps ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488» sono sostituite dalle seguenti: «ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni, ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria marittimi».