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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.01. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 224

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/03/2014  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Decorrenza dei trattamenti pensionistici e adeguamento all'aspettativa di vita).

  1. Le disposizioni in materia di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e le disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema previdenziale agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trovano applicazione nei confronti dei soggetti salvaguardati ai sensi dell'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dell'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dell'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, degli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e dell'articolo 1, commi 191 e 194 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi provvedimenti attuativi.