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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 224

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/11/2013  [ apri ]
1.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Regime transitorio di incentivo all'occupazione e di sostegno del reddito in favore dei lavoratori non ammessi a fruire di disciplina speciale di salvaguardia per l'accesso al trattamento pensionistico).

  1. Allo scopo di garantire una protezione sociale ai lavoratori prossimi al pensionamento non ammessi ad alcuna disciplina speciale di salvaguardia in relazione al regime di accesso alla pensione di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e in conformità con le misure in materia di licenziamenti e di ammortizzatori sociali di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92, è istituito un regime transitorio di incentivo all'occupazione e di sostegno del reddito applicabile ai citati lavoratori, alle condizioni di cui al presente articolo.
  2. Possono essere ammessi, a domanda, a fruire dell'indennità mensile di disoccupazione dell'assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per la durata e alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, i lavoratori che non sono titolari di nessun rapporto di lavoro o trattamento di sostegno al reddito, per i quali sussistono i seguenti requisiti, da possedere congiuntamente:
   a) sono in possesso dei requisiti che avrebbero consentito di conseguire il diritto alla pensione nel regime previgente;
   b) sono idonei a conseguire il diritto alla pensione nel regime di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2018;
   c) sono cessati o sono destinati a cessare dal rapporto di lavoro in forza di accordi collettivi o individuali stipulati in qualsiasi sede, purché in data certa anteriore al 1o gennaio 2012, oppure sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale con provvedimento dell'istituto previdenziale competente in data anteriore al 4 dicembre 2011.
  3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, in quanto assimilati ai lavoratori per i quali è intervenuta una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, possono essere ammessi a domanda, dalla data in cui avrebbero maturato la pensione secondo il regime previgente, per la durata e alle condizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, a fruire dell'indennità mensile di disoccupazione dell'ASpI e decadono dal trattamento qualora non accettino un'offerta di lavoro, ai sensi dell'articolo 4, commi 41, lettera b), 42, 43, 44 e 45, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  4. L'importo dell'indennità mensile di disoccupazione dell'ASpI è calcolato ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, assumendo a riferimento l'importo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali percepita negli ultimi due anni di prestazione lavorativa. I soggetti autorizzati alla contribuzione volontaria, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b), possono chiedere, in alternativa, che l'importo dell'indennità sia calcolato in ragione della percentuale di cui al periodo precedente, in base al trattamento pensionistico che sarebbe stato loro erogato in applicazione della disciplina vigente alla data del 4 dicembre 2011.
  5. In caso di nuova assunzione di un soggetto di cui al comma 1, il periodo di prova può avere durata fino a un anno. Inoltre il rapporto di lavoro è esentato dalla contribuzione ai fini previdenziali e non è computato ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). In tale caso, qualora il soggetto sia stato già ammesso a fruire dell'indennità mensile di disoccupazione dell'ASpI, l'erogazione dell'indennità è sospesa d'ufficio, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 6.