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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.3. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 23/03/2016

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2016  [ apri ]
9.3.

  Al comma 4, sostituire le parole da: tradizionale vivace fino alla fine del comma con le seguenti: tradizionale vivace. È inoltre consentita, senza obbligo dì comunicazione, qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 che si verifica spontaneamente nei vini imbottigliati, nonché ai fini della produzione di particolari vini (vino ottenuto da uve passite, vino da uve stramature, vini DOP e IGP aventi diritto a specifiche menzioni tradizionali, ecc.) individuati dalle regioni con il provvedimento di cui al comma 2.