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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.1. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 23/03/2016

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2016  [ apri ]
9.1.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. È consentita, senza obbligo di comunicazione, qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale vivace, per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati, nonché ai fini della produzione di particolari vini purché individuati dalle regioni con il provvedimento di cui al comma 2.
   Conseguentemente all'articolo 34, comma 2, lettera e), aggiungere dopo le parole: le relative restrizioni le seguenti: compreso lo stoccaggio e la conservazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati, del vino nuovo in fermentazione.