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Legislatura XVII

Proposta emendativa 88.01. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 23/03/2016

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2016  [ apri ]
88.01.

  Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

Art. 88-bis.
(Modifiche alla legge 27 luglio 1999, n. 268, relativa alla Disciplina delle «strade del vino»).

  1. All'articolo 1 della legge 27 luglio 1999, n. 268, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazioni DOP o IGP delle regioni cui appartengono le strade dei vini, non cucinate contestuale alla somministrazione del vino, può essere esercitata dalle aziende agricole vitivinicole aderenti alle «Strade del Vino» di cui alla presente legge previa presentazione al comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari.
  3-ter. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a denominazione DOP o IGP di cui al comma 3-bis, deve comunque rimanere secondaria rispetto all'attività prevalente e caratterizzante le aziende agricole vitivinicole aderenti alle «Strade del Vino».
  3-quater. Alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a denominazione DOP o IGP di cui al comma 3-bis, non si applicano la «Disciplina dell'agriturismo» di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e le norme «sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi» di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287».