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Legislatura XVII

Proposta emendativa 55.1. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 23/03/2016

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/04/2016  [ apri ]
55.1.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1) Nella denominazione di vendita di un aceto di vino può essere consentito il riferimento alla denominazione di un vino a DOP o IGP a condizione che l'elaborazione dell'aceto avvenga esclusivamente a partire dal relativo vino a DOP o IGP certificato o classificato ai sensi degli articoli 64 e 65, comma 1. È in ogni caso vietato l'uso dei termini «DOC», «DOP», «DOCG» e «IGT» o «IGP» in sigla o per esteso.

  Conseguentemente, al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: È in ogni caso vietato l'uso dei termini DOP e IGP in sigla o per esteso.