Sopprimere i commi 4, 6, 7, 8, 9 e 14 ed inserire il seguente:
14-bis. Le disposizioni relative all'impiego al di fuori delle relative denominazioni dei nomi delle menzioni tradizionali, delle unità geografiche più grandi, delle sottozone, delle unità geografiche più piccole e delle altre indicazioni riservate alle rispettive DOP e IGP, nonché le disposizioni relative all'uso di marchi costituiti o contenenti nomi di denominazioni di origine o indicazioni geografiche sono definite con apposito decreto del Ministro.