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Legislatura XVII

Proposta emendativa 43.1. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 23/03/2016

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/04/2016  [ apri ]
43.1.
approvato
(ulteriore nuova formulazione)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.

  1. Dalla data di iscrizione nel «registro delle DOP e IGP» della Commissione europea, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, le unità geografiche più grandi, le sottozone e le unità geografiche più piccole e le altre indicazioni riservate alle rispettive DOP e IGP non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei relativi disciplinari di produzione, nella specifica normativa dell'Unione europea e nella presente legge.
   2. A partire dalla stessa data di cui al comma I è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica in modo non consentito dal rispettivo disciplinare di produzione, dalla specifica normativa dell'Unione europea e dalla presente legge.
   3. Ai sensi della presente legge e conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea, è vietato il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità nell'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP indicati all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché dei seguenti prodotti elaborati a partire da prodotti vitivinicoli e comparabili senza DOP o IGP:
   a) i prodotti elencati all'articolo 42, comma 2, lettere a), b), c);
   b) le altre bevande fermentate e miscele di bevande indicate con Codice NC ex 2206 all'Allegato I parte XXIV, sezione 1, del Regolamento UE n. 1308/2013.

  4. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea non si considera impiego di denominazione di origine o di indicazione geografica, al fine della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DO e IGT o possono creare confusione con essi, qualora siano utilizzati per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di prodotti vitivinicoli qualificati con altra denominazione di origine o indicazione geografica o per altre categorie di prodotti vitivinicoli, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza, con riferimento al carattere alfabetico «x», ed in ogni caso non siano superiori alla metà, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto.
  5. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea e alla presente legge, le ulteriori disposizioni relative all'impiego al di fuori delle relative denominazioni dei nomi delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali, delle unità geografiche più grandi, delle sottozone, delle unità geografiche più piccole e delle altre indicazioni riservate alle rispettive DOP e IGP, nonché le disposizioni relative all'uso di marchi costituiti o contenenti nomi di denominazioni di origine, o indicazioni geografiche, menzioni tradizionali e i predetti termini geografici e indicazioni riservati alle rispettive DOP e IGP sono definite con apposito decreto del Ministro.
  5-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le eventuali forme di ulteriore informazione resa al consumatore nei casi in cui il vino prodotto sia composto da differenti vitigni.
  6. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6, al fine di indicare la collocazione territoriale dell'azienda vitivinicola o dei vigneti, il nome della regione o della provincia della zona che è alla base di altra denominazione di origine o indicazione geografica, può figurare nella etichettatura e presentazione del prodotto di tale ultima DOP/IGP, anche qualora detta regione o provincia sia riconosciuta come DOP o IGP, a condizione che tale indicazione veritiera sia nettamente separata dalle indicazioni obbligatorie e riportata nell'ambito delle informazioni complementari relative alla storia del vino, alla provenienza delle uve ed alle condizioni tecniche di elaborazione. È altresì consentito, per la predetta finalità ed alle medesime condizioni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, commi 2 e 4, riportare nell'etichettatura e presentazione di prodotti di DOP o IGP riferite a territori di ambito interregionale o interprovinciale o intercomunale il nome di una unità amministrativa più piccola riservata ad altra DOP o IGP ricadente nel relativo ambito territoriale.
  7. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una qualsiasi indicazione relativa ai vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione e denominazione usata.
  8. È consentito l'utilizzo nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del riferimento di una DOP o IGP in prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino DOP o IGP, purché gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato siano stati autorizzati dal consorzio di tutela della relativa DOP o IGP riconosciuto ai sensi dell'articolo 40, comma 4. In mancanza del riconoscimento del consorzio di tutela la predetta autorizzazione deve essere richiesta al Ministero.
  9. Non è necessaria l'autorizzazione di cui al comma 12 nei seguenti casi:
   a) qualora i prodotti derivati in questione non siano preimballati e siano preparati in laboratori annessi ad esercizi di somministrazione e vendita diretta al consumatore finale;
   b) qualora il riferimento ad una denominazione geografica protetta o ad una indicazione geografica protetta sia riportato:
    1) nell'etichettatura e presentazione delle bevande spiritose che ne abbiano diritto ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 e degli aceti di vino in conformità all'articolo 55;
    2) esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che Io contiene o in cui è elaborato o trasformato, purché tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, nonché su sfondo uniforme.