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Legislatura XVII

Proposta emendativa 34.3. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 23/03/2016

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2016  [ apri ]
34.3.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il quinto periodo, con il seguente: fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, per i soli vini DO è consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva ad ettaro e della relativa resa di trasformazione in vino o della resa di vino per ettaro, che non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini DOC o IGT a partire da un vino DOC, purché vengano rispettate le condizioni ed i requisiti, anche di resa massima, della relativa resa di trasformazione o di resa di vino per ettaro dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 37.