Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. In deroga al divieto di cui al comma 1 è consentita la detenzione negli stabilimenti enologici delle sostanze indicate al comma 1 lettere a) e c) a condizione che le ditte in interessate siano state espressamente autorizzate da parte dell'ufficio I.C.Q.R.F. competente per territorio. L'autorizzazione di cui sopra comporta da parte delle ditte richiedenti l'osservanza di prescrizioni tecniche e/o documentali particolari, indicate dall'I.C.Q.R.F. competente, finalizzate ad evitare che dette sostanze possano essere utilizzate nella produzione del vino o di altri prodotti vitivinicoli.