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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.1. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 23/03/2016

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/04/2016  [ apri ]
14.1.
approvato

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini è consentita anche la produzione degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere b), c), d) e la detenzione e l'impiego degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) nonché degli aromi, degli additivi e dei coloranti, purché esse rientrino nell'ambito delle attività comunque connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.