12.1.
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dal precedente periodo, per i produttori di quantitativi inferiori a 1000 hi l'anno, la detenzione delle fecce è consentita per un periodo più lungo, purché entro il 31 luglio dell'annata di produzione delle stesse, si provveda al loro conferimento o smaltimento in modo agronomicamente razionale.