stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.1. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 23/03/2016

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2016  [ apri ]
12.1.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dal precedente periodo, per i produttori di quantitativi inferiori a 1000 hi l'anno, la detenzione delle fecce è consentita per un periodo più lungo, purché entro il 31 luglio dell'annata di produzione delle stesse, si provveda al loro conferimento o smaltimento in modo agronomicamente razionale.