Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le procedure e le modalità, mediante i servizi del SIAN, per:
a) l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG;
b) l'espletamento degli esami organolettici mediante controlli sistematici per le DOC con produzione annuale certificata superiore a 10.000 hl e mediante controlli a campione per le DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 hl. Le singole DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 hl possono optare per esami organolettici mediante controlli sistematici;
c) l'espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione, basati su analisi dei rischi, per i vini DOC e IGT. Le singole DOC possono optare per esami analitici mediante controlli sistematici;
d) per le operazioni di prelievo dei campioni;
e) la comunicazione dei parametri chimico-fisici per i vini a DOC attestato da parte di un laboratorio autorizzato;
f) la definizione delle tolleranze consentite tra i parametri chimico-fisici comunicati ai sensi della lettera e) del presente comma e i parametri chimico-fisici riscontrati successivamente nella fase di controllo e vigilanza.