Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.
Conseguentemente all'articolo 89 aggiungere, in fine, le seguenti parole: il comma 1-bis dell'articolo 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.