Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
1. Per i vini DOP, in annate climaticamente favorevoli, le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria, possono destinare l'esubero massimo di resa del 20 per cento di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione fino al limite massimo delle rese previsto dal disciplinare di produzione oppure sbloccato con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato.