Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini è consentita anche la produzione degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere b), c), d) e la detenzione e l'impiego degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) nonché degli aromi, degli additivi e dei coloranti, purché esse rientrino nell'ambito delle attività comunque connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.