Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge e, successivamente, ogni anno il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali rivede, con proprio decreto, l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.