Al comma 4, sostituire le parole da: tradizionale vivace fino alla fine del comma con le seguenti: tradizionale vivace. È inoltre consentita, senza obbligo dì comunicazione, qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 che si verifica spontaneamente nei vini imbottigliati, nonché ai fini della produzione di particolari vini (vino ottenuto da uve passite, vino da uve stramature, vini DOP e IGP aventi diritto a specifiche menzioni tradizionali, ecc.) individuati dalle regioni con il provvedimento di cui al comma 2.