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Legislatura XVII

Proposta emendativa 74.1. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 23/03/2016

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2016  [ apri ]
74.1.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo 47, commi 6 e 7, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è soggetto, in aggiunta alle sanzioni penali di cui agli articoli 468 e 469 del codice penale, alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro a centomila euro. Salvo quanto previsto al successivo comma 8, chiunque contraffà o altera i codici di identificazione alternativi ai contrassegni, previsti dall'articolo 47, comma 8, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa i predetti codici alterati o contraffatti, è soggetto alla pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da centotre euro a milletrentadue euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque utilizza su più recipienti il medesimo codice di identificazione di cui all'articolo 47, comma 8, è soggetto alla pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da centotre euro a milletrentadue euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque utilizza i codici di identificazione di cui all'articolo 47, comma 8, rilasciati da un soggetto non autorizzato è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da centotre euro a milletrentadue euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro.

Taricco Mino, Agostini
ident. 74.2.