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Legislatura XVII

Proposta emendativa 64.6. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 23/03/2016

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2016  [ apri ]
64.6.

  Sostituire il comma 14 con il seguente:
  14. Gli organismi di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea. Ogni produzione riconosciuta è soggetta al controllo di un organismo di controllo ad eccezione del seguente caso. Nel caso in cui una DO o una IG sia caratterizzata da un'ampia estensione – intendendosi con ciò un'estensione geografica comprendente il territorio amministrativo di almeno due province – e sia spazialmente sovrapposta ad altre DO o IG di più limitata estensione, dette attività possono essere svolte sulla DO o IG a più ampia estensione da più strutture di controllo. In tal caso la scelta dell'organismo di controllo viene affidata al consorzio di tutela riconosciuto per il DO o IG. In caso di assenza del consorzio la scelta viene affidata alla regione (o provincia autonoma) competente, sentiti i consorzi di tutela e le organizzazioni più rappresentative della filiera vitivinicola. Per garantire l'efficienza del controllo e la coerenza dei dati le strutture di controllo coinvolte devono agire in coordinamento tra loro, condividendo gli strumenti informatici e la base dati. L'organismo di controllo autorizzato per la specifica DO o IG può avvalersi, tramite apposita convenzione e sotto la propria responsabilità, degli organismi e del personale di altri soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 4, purché le relative attività risultino dallo specifico piano di controllo.