Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per gli operatori dotati di sistemi informatici aziendali che si interfacciano alla banca dati SIAN, il rispetto dei termini di registrazione prescritti si considera assolto con l'inserimento dei dati nel proprio sistema informatico, a condizione che i predetti sistemi siano in grado di rispettare quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, pubblicato sul sito istituzionale del ministero medesimo.