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Legislatura XVII

Proposta emendativa 57.1. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 23/03/2016

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2016  [ apri ]
57.1.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.

  Conseguentemente all'articolo 89 aggiungere, in fine, le seguenti parole: il comma 1-bis dell'articolo 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.