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Legislatura XVII

Proposta emendativa 40.2. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 23/03/2016

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2016  [ apri ]
40.2.

  Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti individuati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e consenta l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori singoli o associati, vinificatoci e imbottigliatori autorizzati, e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza, in particolar modo garantendo al singolo che svolga le tre funzioni di viticoltore, vinificatore e imbottigliatore, un peso adeguatamente ponderato negli organi sociali, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 13.

  Conseguentemente, sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. Per quanto non previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di svolgere le attività indicate dal medesimo articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea del consorzio, da esercitare con voto individuale all'interno di fasce di produzione, in modo da assicurare una adeguata rappresentatività a tutte le categorie di produttori e in modo che i voti di una fascia non siano superiori al 40 per cento di quelli spettanti a tutti i consorziati, nonché le modalità e le eventuali limitazioni per il conferimento delle deleghe di voto.