stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.57. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 23/03/2016

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/09/2016  [ apri ]
9.57.

  Al comma 4, sostituire le parole da:, da emanare entro novanta giorni fino alla fine del comma con le seguenti: . Con il medesimo provvedimento regionale, è consentita qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 per la preparazione di determinati vini senza indicazione geografica, a condizione che, fino alla implementazione della specifica funzionalità nell'ambito, dei servizi del SIAN, sia trasmessa una comunicazione preventiva da inviarsi all'ufficio territoriale entro il quinto giorno antecedente alla lavorazione.

ident. 9.56.