Al comma 4, sostituire le parole da:, per quelle che si verificano fino alla fine del comma con le seguenti: nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati. È altresì consentita qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 ai fini della produzione di determinati vini, ivi compresi i vini senza indicazione geografica ed i vini passiti, purché individuati dalle Regioni o Province autonome con il provvedimento di cui al comma 2.