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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.52. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 23/03/2016

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/09/2016  [ apri ]
9.52.

  Al comma 4, sostituire le parole da:, per quelle che si verificano fino alla fine del comma con le seguenti: nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati. È altresì consentita qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 ai fini della produzione di determinati vini, ivi compresi i vini senza indicazione geografica ed i vini passiti, purché individuati dalle Regioni o Province autonome con il provvedimento di cui al comma 2.

ident. 9.53.