Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Disciplina dell'attività di enoturismo).
1. Le pratiche derivanti dall'esercizio dell'Enoturismo ossia l'accoglienza e l'ospitalità dei turisti presso le cantine, le visite alle cantine ed ai vigneti, le degustazioni dei vini presso le cantine, la somministrazione degli alimenti non cucinati e legati alle tipicità territoriali in cui insistono le cantine ed i vigneti, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la determinazione del reddito preveniente da tali attività, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 dell'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
2. L'esercizio delle pratiche dell'enoturismo può essere iniziato previa presentazione, al comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi degli articoli 19 e 19-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali.