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Legislatura XVII

Proposta emendativa 82.50. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 23/03/2016

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/09/2016  [ apri ]
82.50.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 82.
(Competenza all'irrogazione delle sanzioni).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare e regolamentare l'irrogazione delle sanzioni ai sensi della presente legge, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) definire le competenze a irrogare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge, specificando le attribuzioni attribuite all'ICQRF, nonché quelle delle regioni con particolare riferimento alle violazioni in materia di potenziale vitivinicolo;
   b) definire le modalità di pagamento delle somme dovute per le sanzioni previste dalla presente legge;
   c) definire le modalità con cui il prefetto, in caso di reiterate violazioni, provvede, su proposta dell'Ufficio territoriale competente dell'ICQRF, alla chiusura temporanea degli stabilimenti e degli esercizi per un periodo di tempo compreso tra uno e diciotto mesi;
   d) stabilire le modalità con cui l'autore delle violazioni possa, in assenza di notifica e di processo verbale di contestazione redatto ed accertato di irregolarità, oblare volontariamente con riduzione della sanzione pecuniaria;
   e) modificare la legge 27 luglio 1999, n. 268, relativa alla disciplina delle «Strade del vino», consentendo la somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni Dop e Igp anche se cucinate non contestualmente alla somministrazione del vino seppur limitatamente alle aziende vitivinicole insistenti sulle strade del vino.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 83, 84 e 86.