Sostituirlo con il seguente:
Art. 82.
(Competenza all'irrogazione delle sanzioni).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare e regolamentare l'irrogazione delle sanzioni ai sensi della presente legge, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definire le competenze a irrogare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge, specificando le attribuzioni attribuite all'ICQRF, nonché quelle delle regioni con particolare riferimento alle violazioni in materia di potenziale vitivinicolo;
b) definire le modalità di pagamento delle somme dovute per le sanzioni previste dalla presente legge;
c) definire le modalità con cui il prefetto, in caso di reiterate violazioni, provvede, su proposta dell'Ufficio territoriale competente dell'ICQRF, alla chiusura temporanea degli stabilimenti e degli esercizi per un periodo di tempo compreso tra uno e diciotto mesi;
d) stabilire le modalità con cui l'autore delle violazioni possa, in assenza di notifica e di processo verbale di contestazione redatto ed accertato di irregolarità, oblare volontariamente con riduzione della sanzione pecuniaria;
e) modificare la legge 27 luglio 1999, n. 268, relativa alla disciplina delle «Strade del vino», consentendo la somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni Dop e Igp anche se cucinate non contestualmente alla somministrazione del vino seppur limitatamente alle aziende vitivinicole insistenti sulle strade del vino.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 83, 84 e 86.