Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea, sono stabilite le semplificazioni delle procedure per le vendite dirette intracomunitarie da parte dei produttori di vino. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.