Sostituire l'articolo 48 con il seguente:
Art. 48.
(Denominazione degli aceti).
1. Il Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, con proprio decreto indica, disciplina e regolamenta:
a) la denominazione di aceto precisando i parametri, le caratteristiche e le sostanze con le relative percentuali consentite;
b) il significato di materie prime e le caratteristiche di aceto da vino;
c) altre ed eventuali diverse caratteristiche che devono avere i liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola e diverse ed ulteriori caratteristiche in ragione delle innovazioni ed evoluzioni tecnico-scientifiche;
d) gli acetifici ed i depositi di aceto precisando le regole e le modalità per la detenzione, la produzione, l'imbottigliamento, il confezionamento e lo stoccaggio;
e) le modalità di produzione, i divieti e le eventuali deroghe;
f) i trattamenti consentiti nella produzione e nelle eventuali aggiunte di acqua, di coloranti, di decoloranti e di caramello;
g) le possibili aggiunte di sostanze aromatizzanti precisandone i limiti percentuali;
h) la tenuta dei registri di carico e scarico negli stabilimenti di produzione ed in quelli di imbottigliamento dell'aceto;
i) l'immissione in commercio, le chiusure non manomissibili delle confezioni e le relative etichette;
l) l'utilizzo dei riferimenti alla denominazione di un vino Dop o Igp laddove ne derivasse esclusivamente il relativo aceto e le eventuali altre possibilità di utilizzo di denominazioni riferite a prodotti Dop e Igp, fermo restando il divieto dell'uso in sigla o per esteso dei termini Doc, Dop, Dccg, Igt o Igp;
m) le modalità di trasporto dei sidri ed altri fermentati alcolici diversi, dei mosti e dei vini.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 49 a 56.