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Legislatura XVII

Proposta emendativa 48.50. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 23/03/2016

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/09/2016  [ apri ]
48.50.

  Sostituire l'articolo 48 con il seguente:

Art. 48.
(Denominazione degli aceti).

  1. Il Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, con proprio decreto indica, disciplina e regolamenta:
   a) la denominazione di aceto precisando i parametri, le caratteristiche e le sostanze con le relative percentuali consentite;
   b) il significato di materie prime e le caratteristiche di aceto da vino;
   c) altre ed eventuali diverse caratteristiche che devono avere i liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola e diverse ed ulteriori caratteristiche in ragione delle innovazioni ed evoluzioni tecnico-scientifiche;
   d) gli acetifici ed i depositi di aceto precisando le regole e le modalità per la detenzione, la produzione, l'imbottigliamento, il confezionamento e lo stoccaggio;
   e) le modalità di produzione, i divieti e le eventuali deroghe;
   f) i trattamenti consentiti nella produzione e nelle eventuali aggiunte di acqua, di coloranti, di decoloranti e di caramello;
   g) le possibili aggiunte di sostanze aromatizzanti precisandone i limiti percentuali;
   h) la tenuta dei registri di carico e scarico negli stabilimenti di produzione ed in quelli di imbottigliamento dell'aceto;
   i) l'immissione in commercio, le chiusure non manomissibili delle confezioni e le relative etichette;
   l) l'utilizzo dei riferimenti alla denominazione di un vino Dop o Igp laddove ne derivasse esclusivamente il relativo aceto e le eventuali altre possibilità di utilizzo di denominazioni riferite a prodotti Dop e Igp, fermo restando il divieto dell'uso in sigla o per esteso dei termini Doc, Dop, Dccg, Igt o Igp;
   m) le modalità di trasporto dei sidri ed altri fermentati alcolici diversi, dei mosti e dei vini.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 49 a 56.