Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) la possibilità di effettuare periodicamente verifiche organolettiche e analitiche sui livelli qualitativi dei prodotti della relativa denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, anche tramite l'acquisto diretto in punti vendita italiani ed esteri, al fine di monitorare costantemente le variazioni della qualità media presente sui mercati.