Sostituirlo con il seguente:
Art. 40.
(Consorzi di tutela).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire, disciplinare e regolamentare i consorzi di tutela per ciascuna denominazione di origine protetta e di indicazione geografica protetta, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuarne le modalità di riconoscimento, i requisiti dello statuto, i requisiti di rappresentatività dei viticoltori e della produzione certificata dei vigneti iscritti, nonché eventuali deroghe;
b) individuarne le finalità e le modalità di azione, definendo l'attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP, di valorizzazione, tutela e promozione dei prodotti, informazione del consumatore, nonché compiti consultivi;
c) individuarne le attività volte alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge;
d) individuarne le modalità di collaborazione con le regioni per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse;
e) individuarne le azioni di vigilanza da espletare prevalentemente nella fase del commercio in collaborazione con l'ICQRF e in raccordo con le regioni;
f) individuare specifiche attività per i consorzi maggiormente rappresentativi, con particolare riferimento all'attuazione delle politiche di gestione delle produzioni di cui all'articolo 38, al fine di organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o IGP, nonché alla possibilità di agire in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o della IGP e per la tutela degli interessi e diritti dei produttori;
g) disciplinare la possibilità di detenere e utilizzare un marchio consortile;
h) disciplinare la partecipazione dei vini DOP e IGP e degli spumanti di qualità ai concorsi enologici con riferimento alle modalità di partecipazione ed alla organizzazione stessa dei concorsi compresa la composizione delle commissioni di degustazione ed i regolamenti stessi dei concorsi.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.