Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 21/09/2016
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apri
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37.52.
Aggiungere, in fine, il seguente comma: 10. Il supero di resa uva in vino per i vini DOP, non oltre il 5 per cento e se previsto dal relativo disciplinare di produzione, può essere destinato alla denominazione di pari o inferiore livello.